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MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO – ANALISI DEGLI Artt. 19 – 22 del D.L. 18/2020 c.d. “CURA ITALIA”

Indice

1. Premessa

2. Normativa di riferimento artt. 19-22 D.L. 18/2020 c.d. ‘cura Italia’

3. Sintesi della normativa

1. PREMESSA

La normativa oggetto di analisi spiega le soluzioni decretate dal Governo al fine di salvaguardare i duplici interessi sia dei lavoratori dipendenti che dei datori di lavoro. Nella specie lo Stato permetterà, nella forma di seguito analizzata, l’integrazione salariale mediante l’accesso alle forme di ammortizzazione sociale. I datori di lavoro dunque risulteranno parzialmente sgravati dall’intera corresponsione degli stipendi al contempo permettendosi di preservare i posti di lavoro ai propri dipendenti; quest’ultimi conserveranno il proprio posto di lavoro percependo lo stipendio attraverso lo strumento degli ammortizzatori sociali.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO ARTT. 19-22 D.L. 18/2020 C.D. ‘CURA ITALIA’

Art. 19 – (Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario)

  1. I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.
  2. I datori di lavoro che presentano domanda di cui al comma 1 sono dispensati dall’osservanza dell’articolo 14 del decretolegislativo 14 settembre 2015, n. 148e dei termini del procedimento previsti dall’ articolo 15, comma 2, nonché dall’articolo 30, comma 2 del predetto decreto legislativo, per l’assegno ordinario, fermo restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
  3. I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall’articolo 4,commi 1 e 2, e dagli articoli12,29, comma 3, 30, comma 1, e 39 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste. Limitatamente all’anno 2020 all’assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale non si applica il tetto aziendale di cui all’articolo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
  4. Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 e in considerazione della relativa fattispecie non si applica quanto previsto dagliarticoli 5,29,comma 8, secondo periodo, e 33, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
  5. L’assegno ordinario di cui al comma 1 è concesso, limitatamente per il periodo indicato e nell’anno 2020, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Il predetto trattamento su istanza del datore di lavoro può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS.
  6. I Fondi di cui all’articolo 27 deldecretolegislativo 14 settembre 2015, n. 148 garantiscono l’erogazione dell’assegno ordinario di cui al comma 1 con le medesime modalità di cui al presente articolo. Gli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono a carico del bilancio dello Stato nel limite di 80 milioni di euro per l’anno 2020 e sono trasferiti ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
  7. I fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell’Alto Adige, costituiti ai sensi dell’articolo 40 deldecretolegislativo 14 settembre 2015, n.148, garantiscono l’erogazione dell’assegno ordinario di cui al comma 1, con le medesime modalità del presente articolo.
  8. I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori stessi non si applica la disposizione di cui all’articolo 1, comma 2, deldecretolegislativo 14 settembre 2015, n. 148.
  9. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi da 1 a 5 e di cui all’articolo 21 sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 1.347,2 milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
  10. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

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Art. 20 – (Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria) 

  1. Le aziende che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi dell’articolo 19 e per un periodo non superiore a nove settimane. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario già in corso. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell’orario di lavoro.
  2. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale è subordinata alla sospensione degli effetti della concessione della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata e il relativo periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale concesso ai sensi dell’articolo 19 non è conteggiato ai fini dei limiti previsti dall’articolo 4, commi 1 e 2, e dall’articolo 12 deldecretolegislativo 14 settembre 2015, n. 148.
  3. Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale concessi ai sensi del comma 1 e in considerazione della relativa fattispecie non si applica quanto previsto dall’articolo 5 deldecretolegislativo 14 settembre 2015, n. 148.
  4. In considerazione della limitata operatività conseguente alle misure di contenimento per l’emergenza sanitaria, in via transitoria all’espletamento dell’esame congiunto e alla presentazione delle relative istanze per l’accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale non si applicano gliarticoli 2425 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, limitatamente ai termini procedimentali.
  5. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi da 1 a 3 sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 338,2 milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
  6. All’articolo 14, comma 1, deldecreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, le parole “all’interruzione” sono sostituite dalle seguenti: “alla sospensione”.
  7. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

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Art. 21 – (Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso)

  1. I datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che alla data di entrata in vigore del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione dell’assegno ordinario ai sensi dell’articolo 19 per un periodo non superiore a nove settimane. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in corso. La concessione dell’assegno ordinario può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’assegno di solidarietà a totale copertura dell’orario di lavoro.
  2. I periodi in cui vi è coesistenza tra assegno di solidarietà e assegno concesso ai sensi dell’articolo 19 non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall’articolo 4, commi 1 e 2, e dall’articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
  3. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi da 1 a 2 sono riconosciute ai sensi di quanto previsto dall’articolo 19, comma 9.
  4. Limitatamente ai periodi di assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 e in considerazione della relativa fattispecie non si applica quanto previsto dall’articolo 29, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
  5. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

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Art. 22 – (Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga)

  1. Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. Il trattamento di cui al presente comma, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. L’accordo di cui al presente comma non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.
  2. Sono esclusi dall’applicazione del comma 1 i datori di lavoro domestico.
  3. Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di 3.293,2 milioni di euro per l’anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma sono ripartite tra le regioni e province autonome con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
  4. I trattamenti di cui al presente articolo sono concessi con decreto delle regioni e delle province autonome interessate, da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall’adozione, la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3. Le regioni e delle province autonome, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all’INPS, che provvede all’erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa di cui al comma 3. Le domande sono presentate alla regione e alle province autonome, che le istruiscono secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni e alle province autonome interessate. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, le regioni non potranno in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori.
  5. Le risorse finanziarie relative ai trattamenti di cui al comma 1, destinate alle Province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasferite ai rispettivi Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell’Alto Adige, costituiti ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che autorizzano le relative prestazioni.
  6. Per il trattamento di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 19, comma 2, primo periodo del presente decreto. Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS, applicando la disciplina di cui all’articolo 44, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 148 del 2015.
  7. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 15 e 17 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9.
  8. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

3. SINTESI DELLA NORMATIVA

A) ART. 19
All’art. 19 il Decreto prevede la possibilità di accesso alla cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) per tutte le imprese previste dall’art. 10 del D. Lgs 148/15 ( [1] ), inserendo alcune deroghe alla stessa normativa vigente (D. Lgs 148/15).
In particolare, l’inserimento della causale “COVID-19 nazionale” nelle domande presentate dal 23 febbraio al 31 agosto 2020 determina:
  • una durata massima di 9 settimane;
  • la possibilità per le aziende di chiedere l’integrazione salariale anche se hanno già presentato una domanda o hanno in corso un’autorizzazione con un’altra causale. Il periodo concesso con causale “Emergenza COVID-19 nazionale”, infatti, prevarrà sulla precedente autorizzazione o sulla precedente domanda non ancora definita; conseguentemente la precedente domanda sarà annullata d’ufficio per i periodi corrispondenti;
  • la deroga alle previsioni normative vigenti (D. Lgs 148/15) in merito al:
  – limite delle 52 settimane nel biennio mobile;
  – limite dei 24 mesi (30 per le imprese del settore edilizia e lapideo) nel quinquennio mobile;
  – limite di 1/3 delle ore lavorabili.
Pertanto l’utilizzo della CIGO ex COVID-19, per il termine massimo di 9 settimane, non sarà conteggiato nelle successive eventuali richieste ordinarie;
  – requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro; sarà sufficiente che il lavoratore sia alle dipendenze dell’azienda      richiedente alla data del 23 febbraio 2020 a prescindere dal requisito dell’anzianità di servizio.
Il termine di presentazione delle domande è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
L’art. 19 del Decreto ‘Cura Italia’ prevede che le aziende non rientranti nell’elenco di cui all’art. 10 del D. Lgs 148/15 (confronta nota 1), potranno beneficiare dell’assegno ordinario erogato tramite il Fondo di solidarietà o tramite il Fondo di integrazione salariale[2].
Anche a tale proposito è stata introdotta una disciplina semplificata che prevede le medesime deroghe alla normativa vigente già sopra elencate in materia di CIGO
I datori di lavoro che hanno in corso un assegno di solidarietà possono accedere al trattamento anche per gli stessi lavoratori già beneficiari dell’assegno di solidarietà, a copertura delle ore di lavoro residue che non possono essere prestate per sospensione totale dell’attività
B) ARTT. 20 e 21
Per le imprese che alla data del 23 febbraio 2020 hanno già in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, il Decreto Cura Italia ha stabilito che queste possono sospendere il programma di CIGS (cassa integrazione guadagni straordinaria) e accedere alla CIGO (cassa integrazione guadagni ordinaria), qualora rientrino tra le categorie di imprese assicurate anche alle integrazioni salariali ordinarie; mentre per le aziende che, in ragione del settore di appartenenza, non possono accedere alle integrazioni salariali ordinarie, possono richiedere, in luogo della CIGO, la cassa integrazione in deroga (Cfr. Art. 22).
C) ART. 22
L’art. 22 del Decreto ‘Cura Italia’ prevede che le aziende non rientranti nell’elenco di cui all’art. 10 del D. Lgs 148/15 (confronta nota 1), anche con un numero di dipendenti inferiore a 5 unità, potranno beneficiare della CIG in deroga (Cassa integrazione guadagni in deroga), anche in questo caso per un periodo non superiore a nove settimane. Potranno beneficiare di questo strumento tutti i datori di lavoro del settore privato, compresi quello agricolo, pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
Sono esclusi da tale ammortizzatore sociale:
– i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della CIGO, del FIS o dei Fondi di solidarietà; nonché i datori di lavoro domestico.
– i lavoratori assunti dopo il 23 febbraio 2020.
La normativa stabilisce inoltre che i datori di lavoro con più di 5 dipendenti dovranno concludere l’accordo, anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale relativamente alla durata della sospensione del rapporto di lavoro. Per datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti invece non è necessaria la conclusione del detto accordo sindacale.
Le domande di accesso alla CIGO in deroga dovranno essere presentate esclusivamente alle Regioni e Province autonome interessate, che la concederanno con l’emissione del relativo decreto a seguito dell’espletamento dell’istruttoria secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande.
Per STUDIO LEGALE
Avv. Stefano Brizi  
Avv. Silvia Vannucchi  
Avv. Patrizio Billi  
Dr. Pierfrancesco Giunta

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[1] ART 10 D.LGS 148/15
Le aziende ammesse alla cassa integrazione ordinaria devono appartenere ai seguenti settori:
  • Imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas
  • Cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal D.P.R. 602/1970
  • Imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco
  • Cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato
  • Imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica
  • Imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi
  • Imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato
  • Imprese addette agli impianti elettrici e telefonici
  • Imprese addette all’armamento ferroviario
  • Imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica
  • Imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini
  • Imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo
  • Imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono strutture ed escavazione.
[2] Fondo di integrazione salariale (FIS) e Fondo di solidarietà: comprende tutti i datori di lavoro anche non organizzati in forma di impresa che occupano mediamente più di cinque dipendenti, e che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e che appartengono a settori nell’ambito dei quali non sono stati stipulati accordi per l’attivazione di un fondo di solidarietà bilaterale o di un fondo di solidarietà bilaterale alternativo. Per tutti i settori in cui non è stato istituito un fondo di solidarietà bilaterale opera il FIS.

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