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Il danno da vacanza rovinata

Vacanza: giuridicamente è l’acquisto di un pacchetto turistico che permette all’acquirente di usufruire di servizi, quali il trasporto, l’alloggio, il vitto ed eventuali escursioni organizzate.

Danno: è la lesione di un interesse che ha un rilievo giuridico. Nel caso di specie consiste nella divergenza tra ciò che era stato prospettato e promesso da agenzia e/o tour operator e ciò che realmente (in termini di fatto) viene vissuto dal medesimo turista, il quale dunque vive la rovina della propria vacanza.

Il danno ha come conseguenza il diritto al risarcimento.

Risarcimento: la lesione patita ha dei risvolti che attengono sia la sfera patrimoniale, che quella non patrimoniale. Il danno patrimoniale atterrà semplicemente l’esborso economico effettuato: costo del viaggio, nonché di ogni spesa conseguente il danno patito (spese mediche o riparazione dei propri beni danneggiati, ecc…). Il danno non patrimoniale atterrà la lesione psicofisica patita in conseguenza del disagio sofferto.

      Il tema del danno da vacanza rovinata si inserisce all’interno di un fenomeno, quello turistico appunto, divenuto oggi di massa; nonché all’interno della sempre maggiore attenzione che il diritto propone al valore della persona e dunque a tutte le attività “realizzatrici” della personalità dell’individuo.

Le applicazioni delle norme da parte dei giudici (Giurisprudenza) sul punto, hanno avuto modo di specificare che “il danno da vacanza rovinata è un pregiudizio al benessere che in concreto consiste nel non aver ottenuto dalla vacanza l’obiettivo prefissato, ovvero, non si tratta tanto di una sofferenza subita, bensì piuttosto di un mancato guadagno sul piano del benessere e della qualità della vita, cioè la mancata acquisizione degli effetti di qualità della vita che avrebbe dovuto apportare la vacanza” (Trib. Bologna, sez. II, 7 giugno 2007).

Il mancato godimento di una vacanza, nei fatti realizzata in maniera alquanto differente rispetto a quanto prospettata dal contratto di viaggio stipulato presso l’agenzia, legittima la richiesta di risarcimento dei danni patiti in capo al consumatore-turista nei confronti del tour operator o dell’agente di viaggio.

La stipulazione di un contratto determina una disciplina che tratta prestazioni corrispettive: offerta del viaggio contro il pagamento di un prezzo. Nel caso di inadempimento ad opera dell’organizzatore (tour operator) o del venditore (Agenzia turistica autorizzata) delle offerte descritte nel pacchetto turistico, configura una responsabilità contrattuale che postula il conseguente risarcimento di un danno specifico, qualificato come “danno da vacanza rovinata”.

Inoltre, legittima e fondata appare la richiesta dell’attore di vedersi riconosciuto il diritto ad ottenere il risarcimento tanto del danno patrimoniale, quanto di quello morale (non patrimoniale), che la Giurisprudenza qualifica come: “stress e disagio patiti per il mancato godimento della vacanza programmata, in tal modo risarcendo chi cercava un’occasione di svago ed ha, invece, visto nascere, crescere ed aumentare il proprio stato di  malessere”, circostanza che viene confermata, da ultimo, anche dalla Suprema Corte (corte di cassazione: III ed ultimo grado di giudizio).

Il consumatore che abbia subito un pregiudizio nel godimento della propria vacanza ha dunque la possibilità di far valere in vario modo i propri diritti per ottenere la ristorazione delle proprie legittime pretese.

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